Se stai pensando di realizzare investimenti per l’efficientamento energetico del tuo studio dentistico, questo articolo “Transizione 5.0 per lo studio odontoiatrico” è quello che fa al caso tuo.
Al momento il piano transizione 5.0, per diventare operativo, necessita di due decreti attuativi: il primo relativo all’impostazione generale degli incentivi, ed il secondo per la definizione dei requisiti dei formatori.Rispetto ad “Industia 4.0”, la nuova agevolazione risulta probabilmente un po’ più complessa, ma rappresenta comunque un’opportunità imperdibile per gli studi odontoiatrici che volessero investire in innovazione.
Entriamo dunque nel merito dell’argomento.
Cos’è Transizione 5.0 e come utilizzare il credito d’imposta
Transizione 5.0 è un piano di innovazione contenuto nel decreto legge Pnrr, che è stato approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 26 febbraio 2024.
La transizione 5.0 è un’agevolazione di cui possono beneficiare anche gli studi odontoiatrici, ed è relativa alla doppia transizione dei processi produttivi, sia digitali che energetici. Tale aiuto è stato pensata per chi abbia effettuato investimenti nel biennio 2024-2025, per un importo massimo pari a 50 milioni di euro.
La bozza prevede che i crediti d'imposta dati da Transizione 5.0 debbano essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Eventuali eccedenze potranno essere impiegate nei periodi successivi, ma con la possibilità di sfruttarle in modo dilazionato nel tempo.
La compensazione del credito deve avvenire attraverso la presentazione del modello F24 in un'unica soluzione, ma obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2025. Qualsiasi eccedenza non utilizzata entro questa data può essere trasferita agli anni successivi, ma seguendo uno schema di pagamento dilazionato in cinque rate annuali di uguale importo.
Complessivamente, l'importo utilizzato in compensazione non deve superare l'importo concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A fini di verifica, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, il Mimit trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese autorizzate a usufruire dell'agevolazione, insieme all'importo del credito concesso, il quale diventa disponibile dopo dieci giorni.
Il credito d'imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento. Inoltre, l'importo è ridotto in proporzione nel caso di cessione dei beni agevolati a terzi, destinati a scopi estranei all'attività d'impresa o assegnati a stabilimenti diversi da quelli che hanno generato il diritto all'agevolazione, o in presenza di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nel leasing.
Chi può beneficiare del piano di transizione 5.0
Tutte le imprese, in termini di dimensione, forma giuridica, settore o area geografica, possono accedere all’agevolazione.
Se sei uno studio dentistico in forma individuale è dunque arrivato il momento di valutare attentamente la costituzione di una società struttura sanitaria o società tra professionisti in modo di avere i requisiti soggettivi.
Per approfondire come trasformare il tuo studio in società struttura sanitaria o società tra professionisti leggi il nostro articolo “Srl Odontoiatrica: vantaggi fiscali in arrivo” (https://www.spaziodentista.it/srl-odontoiatrica-vantaggi-fiscali-in-arrivo/)
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Gli studi dentistici che vorranno beneficiarne dovranno presentare un progetto di innovazione che abbia l’obiettivo di ridurre i consumi energetici almeno del 3%, grazie all’impiego di beni strumentali materiali, come macchinari, robot, o magazzini automatizzati (vedere legge di bilancio 2017 per piano Industria 4.0), e di beni immateriali, come software, programmi o applicazioni finalizzati al controllo dei consumi energetici e della produzione di energia interna, inclusi quelli che integrano strategie per migliorare l'efficienza energetica. Inoltre, nel caso in cui siano acquisiti in concomitanza con tali strumenti, sono compresi i software destinati alla gestione aziendale.
Oltre a quanto appena detto, l’agevolazione potrà essere utilizzata per investimenti in beni relativi a:
L’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Per l’energia solare sono agevolabili solo i pannelli fotovoltaici ad alte prestazioni ed i relativi moduli con un'efficienza a livello di cella particolarmente elevata beneficiano di un superincentivo, in quanto contribuiscono al calcolo del credito d’imposta, rispettivamente, per il 120 e 140 per cento.
Le spese che derivano dalla formazione in competenze per la transizione ecologica (solo entro il 10% dell’investimento totale) fino a 300mila euro (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l’autoconsumo da energia rinnovabile). I formatori dovranno essere esterni all’azienda.
Il risparmio energetico anzidetto sarà calcolato raffrontando i consumi dell'anno antecedente all'avvio degli investimenti, escludendo variazioni legate ai volumi produttivi e fattori esterni influenti. Per le imprese appena costituite, invece, il calcolo sarà basato sui consumi medi annuali associati a uno "scenario controfattuale", il quale sarà definito attraverso uno dei due decreti attuativi previsti.
Credito d’imposta 5.0 per lo studio odontoiatrico
Nel caso in cui lo studio odontoiatrico non dovesse rispettare i criteri energetici per beneficiare del credito d’imposta 5.0, ma possegga i requisiti per accedere alle aliquote relative al credito d’imposta 4.0, potrà farlo. Di fatto, i provvedimenti 4.0 rimangono in vigore per chi effettua investimenti che non portano ad un dato risparmio energetico. In ogni caso le agevolazioni 4.0 e 5.0 non sono cumulabili, e ancora, la 5.0 non è da ritenersi complementare ad altre agevolazioni finanziate con fondi europei.
Ma vediamo come è strutturato il credito d’imposta 5.0.
Per investimenti non superiori a 2.5 milioni di euro
45% nella terza classe di efficienza energetica;
40% nella seconda classe di efficienza energetica;
35% nella prima classe di efficienza energetica.
Per investimenti compresi fra 2.5 e 10 milioni di euro
25% nella terza classe di efficienza energetica;
20% nella seconda classe di efficienza energetica;
15% nella prima classe di efficienza energetica.
Per investimenti compresi fra 10 e 50 milioni di euro
15% nella terza classe di efficienza energetica;
10% nella seconda classe di efficienza energetica;
5% nella prima classe di efficienza energetica.
L'entità del supporto diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'investimento, seguendo la logica di favorire in misura maggiore le piccole e medie imprese rispetto ai grandi gruppi.
Per gli investimenti realizzati tramite leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisizione dei beni come base di calcolo. In aggiunta, nel caso in cui il bene strumentale venga impiegato attraverso soluzioni di cloud computing, sono ammissibili anche i costi relativi all'utilizzo di tale servizio, ma limitatamente alle quote attribuibili.
In ogni caso, per ottenere il credito d’imposta 5.0 sarà necessaria una doppia certificazione. Il sistema di verifica e controllo sarà affidato a un valutatore indipendente che effettuerà una valutazione preventiva riguardante la riduzione dei consumi energetici attuabile e una valutazione successiva che verifica l'effettiva implementazione degli investimenti.Per le Piccole e Medie Imprese (PMI), le spese sostenute per ottenere le certificazioni saranno considerate per l'incremento del credito d'imposta, con un riconoscimento fino a 10.000 euro.Come già previsto nel contesto di Industria 4.0, sarà necessario ottenere una certificazione aggiuntiva rilasciata da un soggetto autorizzato o abilitato alla revisione legale dei conti per comprovare l'effettiva sostenibilità delle spese ammissibili. Per le aziende non soggette all'obbligo di revisione legale dei conti, le spese associate a questa certificazione possono contribuire ad aumentare il credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro.
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